Sentenza 487/1989 (ECLI:IT:COST:1989:487)
Massima numero 14077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/10/1989; Decisione del
23/10/1989
Deposito del 25/10/1989; Pubblicazione in G. U. 02/11/1989
Titolo
SENT. 487/89 B. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CAUSE DI ESTINZIONE - SANATORIA PENALE DELLE OPERE ABUSIVE ULTIMATE ENTRO IL PRIMO OTTOBRE 1983 - AMBITO DI APPLICAZIONE FISSATO CON LEGGE STATALE - ESTENSIONE MEDIANTE LEGGE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 487/89 B. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CAUSE DI ESTINZIONE - SANATORIA PENALE DELLE OPERE ABUSIVE ULTIMATE ENTRO IL PRIMO OTTOBRE 1983 - AMBITO DI APPLICAZIONE FISSATO CON LEGGE STATALE - ESTENSIONE MEDIANTE LEGGE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La previsione di cause di estinzione dei reati e' riservata alla legge statale, e l'ambito - da essa individuato - delle situazione alle quali tali cause si applicano non puo' essere "esteso" analogicamente neppure ad opera di leggi regionali, trattandosi di norme che fanno eccezione a quelle incriminatrici (art. 14, parte seconda, delle preleggi). Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 3, comma primo, Cost., l'art. 3, comma primo, della legge reg. siciliana 15 maggio 1986 n. 26, il quale - ammettendo a fruire della sanatoria penale degli abusi edilizi gli edifici di cui, entro il primo ottobre 1983, era stata completata la copertura e realizzata la struttura portante ma non anche il rustico - non si limita ad interpretare estensivamente ne' a specificare l'art. 31, comma secondo, della legge statale n. 47 del 1985, ma rende arbitrariamente applicabile la prevista causa di estinzione ad ipotesi che la suddetta norma statale viceversa esclude.
La previsione di cause di estinzione dei reati e' riservata alla legge statale, e l'ambito - da essa individuato - delle situazione alle quali tali cause si applicano non puo' essere "esteso" analogicamente neppure ad opera di leggi regionali, trattandosi di norme che fanno eccezione a quelle incriminatrici (art. 14, parte seconda, delle preleggi). Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 3, comma primo, Cost., l'art. 3, comma primo, della legge reg. siciliana 15 maggio 1986 n. 26, il quale - ammettendo a fruire della sanatoria penale degli abusi edilizi gli edifici di cui, entro il primo ottobre 1983, era stata completata la copertura e realizzata la struttura portante ma non anche il rustico - non si limita ad interpretare estensivamente ne' a specificare l'art. 31, comma secondo, della legge statale n. 47 del 1985, ma rende arbitrariamente applicabile la prevista causa di estinzione ad ipotesi che la suddetta norma statale viceversa esclude.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte