Sentenza 488/1989 (ECLI:IT:COST:1989:488)
Massima numero 14080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  25/10/1989;  Decisione del  25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 488/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' DEL FONDO SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DI INVALIDITA' DELLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI - ILLEGITTIMITA'COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Posto che la giurisprudenza costituzionale ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilita' di piu' integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, contrastano con il principio di uguaglianza quei divieti di integrazione tuttora vigenti in quanto non riconducibili ad alcuna delle gia' intervenute declaratorie di incostituzionalita'. Pertanto, ribadendosi l'auspicio circa un sollecito adeguamento dell'INPS alle ormai consolidate affermazioni in materia, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 373 e 355/1989; 1144 e 184/1988; 102/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte