Sentenza 489/1989 (ECLI:IT:COST:1989:489)
Massima numero 14124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/10/1989;  Decisione del  25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 489/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE (AVVOCATI E PROCURATORI) - CONTRIBUTI DOVUTI PER IL QUINQUENNIO 1975/1980 - PRESCRIZIONE - DURATA DECENNALE A DECORRERE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE ALLA CASSA DELLA DENUNCIA DEI REDDITI PRODOTTI E DEI CONTRIBUTI DOVUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nessuna norma costituzionale impedisce al legislatore di protrarre i termini di prescrizione disponendone la sospensione o anche l'interruzione, salvo soltanto il vincolo del principio di razionalita' e di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., e tale vincolo non e' violato dalla norma della legge di riforma della previdenza forense che assoggetta i crediti contributivi relativi al precedente quinquennio (1975-1980) al nuovo regime di prescrizione decennale decorrente dalla presentazione della denuncia per l'autoliquidazione dei contributi, in tal modo realizzandosi una omogeneizzazione giustificata sia in se', sia con riguardo alla differente durata della prescrizione di contributi insorti in momenti diversi del tempo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 20 settembre 1980 n. 576). - O.n. 367/1987; sul "fluire del tempo" come elemento differenziatore, S.nn.159/1987, 238/1984, 138 e 65/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte