Sentenza 490/1989 (ECLI:IT:COST:1989:490)
Massima numero 14122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
25/10/1989; Decisione del
25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 490/89. REATI MILITARI - FURTO MILITARE - PENA ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - APPLICAZIONE AUTOMATICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 490/89. REATI MILITARI - FURTO MILITARE - PENA ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - APPLICAZIONE AUTOMATICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Esclusa la possibilita' di valida comparazione tra la rimozione dal grado militare e la destituzione di diritto dall'impiego - essendo la prima una vera sanzione penale, pur se accessoria, irrogata dal giudice; la seconda una sanzione amministrativa, pur se disciplinare, irrogata dalla p.a. - ogni intervento inteso a sopperire alla rigorosa automaticita' della rimozione in caso di condanna per furto militare postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti entro cui consentire, eventualmente, al giudice di graduare (o, addirittura, escludere) l'applicazione della suddetta pena accessoria, sia per l'eventuale introduzione 'ex novo' di una pena accessoria temporanea, attualmente assente nel codice penale militare, a differenza che nel codice penale comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e relativa all'art. 230, comma terzo, cod.pen.mil.pace, secondo cui la condanna per furto militare importa rimozione dal grado). - S.n. 971/1988.
Esclusa la possibilita' di valida comparazione tra la rimozione dal grado militare e la destituzione di diritto dall'impiego - essendo la prima una vera sanzione penale, pur se accessoria, irrogata dal giudice; la seconda una sanzione amministrativa, pur se disciplinare, irrogata dalla p.a. - ogni intervento inteso a sopperire alla rigorosa automaticita' della rimozione in caso di condanna per furto militare postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti entro cui consentire, eventualmente, al giudice di graduare (o, addirittura, escludere) l'applicazione della suddetta pena accessoria, sia per l'eventuale introduzione 'ex novo' di una pena accessoria temporanea, attualmente assente nel codice penale militare, a differenza che nel codice penale comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e relativa all'art. 230, comma terzo, cod.pen.mil.pace, secondo cui la condanna per furto militare importa rimozione dal grado). - S.n. 971/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte