Sentenza 491/1989 (ECLI:IT:COST:1989:491)
Massima numero 14174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
25/10/1989; Decisione del
25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:
14175
Titolo
SENT. 491/89 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 491/89 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Diversamente dall'indennita' di anzianita' originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non e' proporzionale all'anzianita' - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicche' e' giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).
Diversamente dall'indennita' di anzianita' originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non e' proporzionale all'anzianita' - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicche' e' giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte