Sentenza 491/1989 (ECLI:IT:COST:1989:491)
Massima numero 14175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/10/1989;  Decisione del  25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:  14174


Titolo
SENT. 491/89 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
A differenza dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 - dichiarato costituzionalmente illegitti- mo - la legge n. 297 del 1982 non esclude che il periodo di leva militare vada computata nell'anzianita' di servizio a tutti i suoi effetti, ma solo che fra tali effetti rientri il diritto all'indennita' di anzianita', che la medesima legge sostituisce con un trattamento di natura diversa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982 n. 297, impugnato - in riferimento all'art. 136 Cost. - per asserita ripristinazione di norma dichiarata incostituzionale). - S.n. 8/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte