Ordinanza 494/1989 (ECLI:IT:COST:1989:494)
Massima numero 14335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/10/1989; Decisione del
25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 494/89. REGIONE CAMPANIA - PERSONALE SANITARIO - INFERMIERE GENERICO O PSICHIATRICO DI RUOLO, IN POSSESSO DEL DIPLOMA CONSEGUENTE AL CORSO BIENNALE DISCIPLINATO DAL D.M. 30 SETTEMBRE 1938 - INQUADRAMENTO NEL POSTO DI INFERMIERE PROFESSSIONALE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 494/89. REGIONE CAMPANIA - PERSONALE SANITARIO - INFERMIERE GENERICO O PSICHIATRICO DI RUOLO, IN POSSESSO DEL DIPLOMA CONSEGUENTE AL CORSO BIENNALE DISCIPLINATO DAL D.M. 30 SETTEMBRE 1938 - INQUADRAMENTO NEL POSTO DI INFERMIERE PROFESSSIONALE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale delle UU.SS.LL. della regione Campania non e' irrazionale ne' in contrasto con altre regole costituzionali, data la diversita' delle situazioni considerate dalla legge, che nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, tale beneficio - finalizzato ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico - venga riconosciuto solo ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla l. n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975 e non anche ai diplomati ai sensi del d.m. 30 settembre 1938 che prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque piu' contenuto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Ai fini dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale delle UU.SS.LL. della regione Campania non e' irrazionale ne' in contrasto con altre regole costituzionali, data la diversita' delle situazioni considerate dalla legge, che nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, tale beneficio - finalizzato ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico - venga riconosciuto solo ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla l. n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975 e non anche ai diplomati ai sensi del d.m. 30 settembre 1938 che prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque piu' contenuto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte