Ordinanza 495/1989 (ECLI:IT:COST:1989:495)
Massima numero 16652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  25/10/1989;  Decisione del  25/10/1989
Deposito del 07/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 495/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - GIUDIZI PER FINITA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - NECESSITA' DI EFFETTUARLA NON PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA, MA SOLO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Riguardo ai giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi non e' configurabile una pregiudizialita' tra pagamento dell'indennita' di avviamento e cognizione del merito, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe percio' atteggiarsi a condizione di proponibilita' della relativa domanda. Costituisce percio' una razionale scelta legislativa l'avere subordinato al pagamento dell'indennita' la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, considerato anche che il conduttore e' in ogni caso facultizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennita' e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, puo' ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando anche di esporsi al pagamento delle spese processuali. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 69, undicesimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte