Sentenza 498/1989 (ECLI:IT:COST:1989:498)
Massima numero 14182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/10/1989; Decisione del
26/10/1989
Deposito del 10/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Titolo
SENT. 498/89 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE PENALE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NOMINA D'UFFICIO IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI CONOSCERE LA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 498/89 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE PENALE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NOMINA D'UFFICIO IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI CONOSCERE LA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ove non sia possibile conoscere gli intendimenti dell'imputato, il difensore puo' sempre procedere alla nomina del consulente tecnico di parte, salvo il potere dell'assistito di revocare espressamente la nomina. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, cod.proc.pen. del 1930, nella parte in cui non e' previsto il potere del giudice istruttore di nominare un consulente tecnico di parte nel caso di impossibilita', per il difensore, di conoscere gli intendimenti dell'imputato).
Ove non sia possibile conoscere gli intendimenti dell'imputato, il difensore puo' sempre procedere alla nomina del consulente tecnico di parte, salvo il potere dell'assistito di revocare espressamente la nomina. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, cod.proc.pen. del 1930, nella parte in cui non e' previsto il potere del giudice istruttore di nominare un consulente tecnico di parte nel caso di impossibilita', per il difensore, di conoscere gli intendimenti dell'imputato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte