Sentenza 498/1989 (ECLI:IT:COST:1989:498)
Massima numero 14183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  26/10/1989;  Decisione del  26/10/1989
Deposito del 10/11/1989; Pubblicazione in G. U. 15/11/1989
Massime associate alla pronuncia:  14178  14182


Titolo
SENT. 498/89 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE PENALE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NOMINA D'UFFICIO CONTRO LA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Mentre la presenza del difensore principale - in quanto indispensabile per garantire all'imputato la libera e consapevole scelta del comportamento processuale - deve essere realizzata anche d'ufficio, non puo' essere affidata al giudice o al p.m. la possibilita' di nominare d'ufficio all'imputato nolente un consulente tecnico, dal momento che l'art. 24 Cost. non consente di trasformare una "facolta'" della parte in un potere discrezionale del magistrato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, cod.proc.pen. del 1930, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di nomina d'ufficio del consulente tecnico di parte contro la volonta' dell'imputato). - v. anche S.nn. 149/1983, 345/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte