Sentenza 112/2021 (ECLI:IT:COST:2021:112)
Massima numero 44154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 28/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:
44155
Titolo
Giudice rimettente - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza di rimessione - Idoneità alla instaurazione del giudizio.
Giudice rimettente - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza di rimessione - Idoneità alla instaurazione del giudizio.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la forma di sentenza non definitiva dell'atto di promovimento non inficia l'ammissibilità della questione, dal momento che ad essa può essere riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo - valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - abbia disposto, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2018, n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la forma di sentenza non definitiva dell'atto di promovimento non inficia l'ammissibilità della questione, dal momento che ad essa può essere riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo - valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - abbia disposto, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2018, n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23