Sentenza 502/1989 (ECLI:IT:COST:1989:502)
Massima numero 14079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/10/1989;  Decisione del  26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Massime associate alla pronuncia:  14081  14082  14084


Titolo
SENT. 502/89 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DI INVALIDITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La 'ratio' delle gia' intervenute pronunce di illegittimita' costituzionale relative a divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo di trattamenti, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982; 1086 e 1144/1988; 81, 179, 250, 373/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte