Sentenza 502/1989 (ECLI:IT:COST:1989:502)
Massima numero 14081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/10/1989;  Decisione del  26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Massime associate alla pronuncia:  14079  14082  14084


Titolo
SENT. 502/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INVALIDITA' DELLA MEDESIMA GESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata , 'in parte qua', costituzionalmente illegittima - la questione di incostituzionalita' dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidita' erogata dalla medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 179 e 250/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte