Sentenza 502/1989 (ECLI:IT:COST:1989:502)
Massima numero 14082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/10/1989; Decisione del
26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Titolo
SENT. 502/1989 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI REVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA INPS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 502/1989 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI REVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA INPS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta INPS, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 373/1989.
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta INPS, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 373/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte