Sentenza 502/1989 (ECLI:IT:COST:1989:502)
Massima numero 14084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/10/1989;  Decisione del  26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Massime associate alla pronuncia:  14079  14081  14082


Titolo
SENT. 502/89 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON ALTRI TRATTAMENTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata incostituzionale con riguardo a tutte le possibili ipotesi di cumulo in essa previste - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962 n. 1339, concernente l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale artigiani. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte