Sentenza 502/1989 (ECLI:IT:COST:1989:502)
Massima numero 14084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/10/1989; Decisione del
26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Titolo
SENT. 502/89 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON ALTRI TRATTAMENTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 502/89 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON ALTRI TRATTAMENTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata incostituzionale con riguardo a tutte le possibili ipotesi di cumulo in essa previste - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962 n. 1339, concernente l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale artigiani. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1989.
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata incostituzionale con riguardo a tutte le possibili ipotesi di cumulo in essa previste - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962 n. 1339, concernente l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale artigiani. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte