Sentenza 503/1989 (ECLI:IT:COST:1989:503)
Massima numero 14189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/10/1989;  Decisione del  26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 503/89.REATI MILITARI - REATI PUNIBILI CON PENA DETENTIVA - FLAGRANZA - ARRESTO DA PARTE DELL'AUTORITA' DI POLIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La "eccezionalita'" dei casi in cui la legge puo' prescrivere l'arresto da parte dell'autorita' di polizia (art. 13, comma terzo, Cost.) comporta che alla riserva di giurisdizione posta nel precedente comma del medesimo articolo non possono apportarsi deroghe aventi una sfera di applicabilita' cosi' ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta. Pertanto, l'art. 308, comma primo, cod.pen.mil.pace - il quale impone l'arresto di polizia in flagranza di qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva (riferendosi cosi' a tutti i reati previsti nel medesimo codice) - e' costituzionalmente illegittimo, per difetto del requisito dell'eccezionalita', di cui all'art. 13,comma terzo, Cost. (restando cosi' assorbite le ulteriori censure prospettate dal giudice rimettente). In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' del suddetto articolo, a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario (artt. 380 e 381 del cod.proc.pen. 1988), in forza del richiamo contenuto nell'art. 261, prima parte, cod.pen.mil.pace. - v. anche S.nn. 3/1972, 173/1971, 79/1982, 126/1972, 64/1977, 74/1975; nonche' (circa l'irrazionalita' di norme restrittive della liberta' personale per violazioni non punibili con pena detentiva) S.nn. 215/1983, 39/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte