Sentenza 504/1989 (ECLI:IT:COST:1989:504)
Massima numero 14083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/10/1989; Decisione del
26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 504/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 504/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO, SUPERIORE AL MINIMO, CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Le numerose pronunce di illegittimita' costituzionale relative ai divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo con altro trattamento, perseguono l'intento di rendere possibile - sino all'entrata in vigore della nuova disciplina 'ex' art. 6, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato, onde, in applicazione dei medesimi principi, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982, 184 e 1086/1988, 179/1989, 250/1989.
Le numerose pronunce di illegittimita' costituzionale relative ai divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo con altro trattamento, perseguono l'intento di rendere possibile - sino all'entrata in vigore della nuova disciplina 'ex' art. 6, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato, onde, in applicazione dei medesimi principi, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982, 184 e 1086/1988, 179/1989, 250/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte