Ordinanza 508/1989 (ECLI:IT:COST:1989:508)
Massima numero 14337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/10/1989; Decisione del
26/10/1989
Deposito del 15/11/1989; Pubblicazione in G. U. 22/11/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 508/89. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - RIUNIONE DELLE CAUSE - POTERI ATTRIBUITI AL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 508/89. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - RIUNIONE DELLE CAUSE - POTERI ATTRIBUITI AL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante che nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo, non violano i principi costituzionali le norme che attribuiscono poteri al Capo dell'Ufficio giudiziario in merito alla riunione delle cause, in quanto attuano uno spostamento di competenza che e' a favore di un giudice diverso, pur sempre precostituito, anche per ragioni di connessione e che e' stabilito a priori dalla norma di legge, senza possibilita' di deroghe discrezionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. proc. civ. e 151 disp. att. dello stesso cod. proc. civ.). - v. S. nn. 143/1973, 274/1974, O. n. 93/1988.
Stante che nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo, non violano i principi costituzionali le norme che attribuiscono poteri al Capo dell'Ufficio giudiziario in merito alla riunione delle cause, in quanto attuano uno spostamento di competenza che e' a favore di un giudice diverso, pur sempre precostituito, anche per ragioni di connessione e che e' stabilito a priori dalla norma di legge, senza possibilita' di deroghe discrezionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. proc. civ. e 151 disp. att. dello stesso cod. proc. civ.). - v. S. nn. 143/1973, 274/1974, O. n. 93/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte