Sentenza 112/2021 (ECLI:IT:COST:2021:112)
Massima numero 44155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 28/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  44154


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Lombardia - Determinazione del canone di locazione sopportabile - Possibilità di collocare nell'area di protezione i nuclei familiari che percepiscono redditi da lavoro autonomo - Esclusione, anche con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009, nella parte in cui non consentono di inquadrare nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area. La disposizione censurata dal TAR Lombardia viola il parametro costituzionale evocato, in quanto, a parità di reddito, comporta un'irragionevole disparità di trattamento, nella determinazione dei canoni di locazione sopportabili, relativi ad immobili afferenti all'edilizia residenziale pubblica, fra i nuclei familiari che dipendono da redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, e quelli sostenuti da redditi da lavoro autonomo. La finalità della disciplina, volta a consentire il godimento effettivo del diritto inviolabile all'abitazione a nuclei familiari che versano in condizioni di notevole fragilità economica, non consente infatti di ravvisare alcuna ragionevole giustificazione a fondamento della diversa determinazione del canone a seconda della fonte di reddito e della sua provenienza da distinte tipologie di lavoro, né sotto il profilo della differente disciplina tributaria che le caratterizza, né avendo riguardo al contributo finanziario, risalente e non esclusivo, offerto dai soli lavoratori dipendenti alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica.

L'edilizia residenziale pubblica è volta a soddisfare un bisogno primario, in quanto serve a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 CDFUE), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014 e n. 176 del 2000).

Il diritto inviolabile all'abitazione è dalla giurisprudenza costituzionale più recente ascritto ai requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 176 del 2000 e n. 404 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010).

L'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2018 e n. 172 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  04/12/2009  n. 27  art. 31  co. 3

legge della Regione Lombardia  04/12/2009  n. 27  art. 31  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte