Sentenza 510/1989 (ECLI:IT:COST:1989:510)
Massima numero 14234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
15/11/1989; Decisione del
15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 510/89. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA' DEI DIRIGENTI DELLE U.S.L. - OMESSA ESTENSIONE AI MEDICI CONVENZIONATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 510/89. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA' DEI DIRIGENTI DELLE U.S.L. - OMESSA ESTENSIONE AI MEDICI CONVENZIONATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le cause di ineleggibilita', avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale (art. 51 Cost.), non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalita', onde l'ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale prevista per i dirigenti e coordinatori delle u.s.l. non puo' essere estesa ai medici convenzionati, in quanto questi ultimi, a differenza dei primi, non vengono a trovarsi in una posizione istituzionale di prestigio nei confronti degli assistiti, ma in un rapporto non diverso da quello di ogni altro professionista con i propri clienti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, L. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' dei medici convenzionati). - v. S.n. 1020/1988.
Le cause di ineleggibilita', avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale (art. 51 Cost.), non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalita', onde l'ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale prevista per i dirigenti e coordinatori delle u.s.l. non puo' essere estesa ai medici convenzionati, in quanto questi ultimi, a differenza dei primi, non vengono a trovarsi in una posizione istituzionale di prestigio nei confronti degli assistiti, ma in un rapporto non diverso da quello di ogni altro professionista con i propri clienti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, L. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' dei medici convenzionati). - v. S.n. 1020/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte