Ordinanza 511/1989 (ECLI:IT:COST:1989:511)
Massima numero 14330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
15/11/1989; Decisione del
15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 511/89. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE A STRANIERO CON RESIDENZA ALL'ESTERO NOTA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 142 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 511/89. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE A STRANIERO CON RESIDENZA ALL'ESTERO NOTA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 142 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa concernente il domicilio fiscale ha carattere generale ed e' pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'In.v.im.; l'obbligatoria indicazione di esso agevola l'amministrazione finanziaria ai fini della notificazione degli accertamenti, senza pero' ledere il diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) puo' precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi dell'art. 58, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, 49, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 60, comma primo, lett. e) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento In.v.im. a straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 cod.proc.civ., ne' prevedono quanto meno la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente medesimo). - S.n. 189/1974.
La normativa concernente il domicilio fiscale ha carattere generale ed e' pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'In.v.im.; l'obbligatoria indicazione di esso agevola l'amministrazione finanziaria ai fini della notificazione degli accertamenti, senza pero' ledere il diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) puo' precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi dell'art. 58, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, 49, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 60, comma primo, lett. e) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento In.v.im. a straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 cod.proc.civ., ne' prevedono quanto meno la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente medesimo). - S.n. 189/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte