Ordinanza 512/1989 (ECLI:IT:COST:1989:512)
Massima numero 14225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  15/11/1989;  Decisione del  15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14226


Titolo
ORD. 512/89 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIVIETO IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DELLA MEDESIMA GESTIONE O DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dalla stessa gestione o dall'assicurazione generale obbligatoria. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 81/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte