Ordinanza 513/1989 (ECLI:IT:COST:1989:513)
Massima numero 14253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/11/1989; Decisione del
15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 513/89. OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA CAPITALE NELLA MISURA DEL TASSO DI INFLAZIONE VERIFICATOSI DAL GIORNO DELLA MORA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 513/89. OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA CAPITALE NELLA MISURA DEL TASSO DI INFLAZIONE VERIFICATOSI DAL GIORNO DELLA MORA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Difetta di rilevanza - e, come tale e' manifestamente inammissibile - la questione di incostituzionalita' del principio nominalistico nell'adempimento delle obbligazioni tributarie, se il giudice 'a quo' abbia gia' determinato, con sentenza parziale di condanna, la somma dovuta in adempimento dell'obbligazione primaria applicando, a tal fine, il principio suddetto; infatti, nel prosieguo del giudizio 'a quo' non potra' piu' venire in considerazione l'art. 1277, ma soltanto l'art. 1224, comma secondo, cod.civ., ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa dell'impossibilita' di reimpiego della somma, che si provi essere concretamente derivata dall'inadempimento. (Manifesta inammissibilita' della questione relativa all'art. 1277 cod.civ., in riferimento all'art. 3 Cost.).
Difetta di rilevanza - e, come tale e' manifestamente inammissibile - la questione di incostituzionalita' del principio nominalistico nell'adempimento delle obbligazioni tributarie, se il giudice 'a quo' abbia gia' determinato, con sentenza parziale di condanna, la somma dovuta in adempimento dell'obbligazione primaria applicando, a tal fine, il principio suddetto; infatti, nel prosieguo del giudizio 'a quo' non potra' piu' venire in considerazione l'art. 1277, ma soltanto l'art. 1224, comma secondo, cod.civ., ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa dell'impossibilita' di reimpiego della somma, che si provi essere concretamente derivata dall'inadempimento. (Manifesta inammissibilita' della questione relativa all'art. 1277 cod.civ., in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte