Ordinanza 514/1989 (ECLI:IT:COST:1989:514)
Massima numero 14230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/11/1989; Decisione del
15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 514/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - LOTTIZZAZIONE O ESECUZIONE DI OPERE DIRETTE ALL'EDIFICABILITA' E VENDITA DI TERRENI - CARATTERE SPECULATIVO - PRESUNZIONE ASSOLUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 514/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - LOTTIZZAZIONE O ESECUZIONE DI OPERE DIRETTE ALL'EDIFICABILITA' E VENDITA DI TERRENI - CARATTERE SPECULATIVO - PRESUNZIONE ASSOLUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto il giudice 'a quo' pone a base della rimessione una considerazione del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. e relativa all'art. 76, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere dirette all'edificabilita' dei terreni ed alla successiva vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini speculativi. (Nella specie, la questione era stata sollevata da una Commissione tributaria di primo grado per evitare il sospetto che la dichiarazione di irrilevanza o manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' del contribuente fosse determinata dall'interesse dei membri delle Commissioni tributarie a decidere il ricorso, essendo il compenso dei medesimi correlato, per l'appunto, al numero di ricorsi decisi).
E' manifestamente inammissibile - in quanto il giudice 'a quo' pone a base della rimessione una considerazione del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. e relativa all'art. 76, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere dirette all'edificabilita' dei terreni ed alla successiva vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini speculativi. (Nella specie, la questione era stata sollevata da una Commissione tributaria di primo grado per evitare il sospetto che la dichiarazione di irrilevanza o manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' del contribuente fosse determinata dall'interesse dei membri delle Commissioni tributarie a decidere il ricorso, essendo il compenso dei medesimi correlato, per l'appunto, al numero di ricorsi decisi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte