Ordinanza 516/1989 (ECLI:IT:COST:1989:516)
Massima numero 14224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  15/11/1989;  Decisione del  15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 516/89. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE PRIMA DELLA CONDANNA - ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47, e 8-quater, d.l. 23 aprile 1985 n. 146, conv. in legge 21 giugno 1985 n. 298, nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, cosi' come prospettata, in quanto l'ordinanza di rimessione appare viziata da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo, tale da rendere la questione virtualmente inesistente. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte