Ordinanza 519/1989 (ECLI:IT:COST:1989:519)
Massima numero 14334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/11/1989; Decisione del
15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 519/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - MISURA - RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALL'ENTITA' DEL CANONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 519/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - MISURA - RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALL'ENTITA' DEL CANONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indennita' dovuta dal locatore per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale e' giustificata dalla perdita dell'avviamento da parte del conduttore e dall'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' svolta da quest'ultimo, di talche' essa non lede, ma, bensi', tutela, l'iniziativa economica dell'imprenditore; ne' e' censurabile - siccome non affetta da palese irrazionalita' - la scelta del legislatore di commisurare la determinazione della medesima indennita' all'entita' del canone e non anche al tipo di attivita' in concreto esercitata o all'effettivo valore dell'avviamento. (Manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi settimo, nono, decimo e undicesimo, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge n. 15 del 1987, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42, comma secondo, Cost). - S.nn. 73/1966, 36/1980, 128 e 300/1983, 108/1986, 882/1988; O.nn. 583/1987, 115, 116 e 481/1989.
L'indennita' dovuta dal locatore per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale e' giustificata dalla perdita dell'avviamento da parte del conduttore e dall'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' svolta da quest'ultimo, di talche' essa non lede, ma, bensi', tutela, l'iniziativa economica dell'imprenditore; ne' e' censurabile - siccome non affetta da palese irrazionalita' - la scelta del legislatore di commisurare la determinazione della medesima indennita' all'entita' del canone e non anche al tipo di attivita' in concreto esercitata o all'effettivo valore dell'avviamento. (Manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi settimo, nono, decimo e undicesimo, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge n. 15 del 1987, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42, comma secondo, Cost). - S.nn. 73/1966, 36/1980, 128 e 300/1983, 108/1986, 882/1988; O.nn. 583/1987, 115, 116 e 481/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte