Ordinanza 521/1989 (ECLI:IT:COST:1989:521)
Massima numero 14255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  15/11/1989;  Decisione del  15/11/1989
Deposito del 30/11/1989; Pubblicazione in G. U. 06/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14254


Titolo
ORD. 521/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA MEDESIMA GESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto la non manifesta infondatezza e' motivata esclusivamente 'per relationem' (attraverso il richiamo alla sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale), senza indicazione dei parametri; ed in quanto e' gia' stata dichiarata incostituzionale 'in parte qua' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - S.n. 81/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte