Ordinanza 523/1989 (ECLI:IT:COST:1989:523)
Massima numero 24519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 06/12/1989; Pubblicazione in G. U. 13/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 523/89. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LAVORATORI INVALIDI GIA' OCCUPATI NELL'IMPRESA ED ASSUNTI CON IL COLLOCAMENTO ORDINARIO - COMPUTO NELLE CATEGORIE PROTETTE - CONDIZIONE PRESCRITTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 41 COST. - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 523/89. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LAVORATORI INVALIDI GIA' OCCUPATI NELL'IMPRESA ED ASSUNTI CON IL COLLOCAMENTO ORDINARIO - COMPUTO NELLE CATEGORIE PROTETTE - CONDIZIONE PRESCRITTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 41 COST. - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consente il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi gia' occupati nell'impresa ed assunti per il tramite del collocamento ordinario, a condizione che l'invalidita' non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al 60 per cento. Invero identica questione, parimenti sollevata dal giudice amministrativo, e' stata dichiarata inammissibile con sent. n. 346 del 1987, per essere stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice ordinario, talche' la pronuncia costituzionale che egualmente ne seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie. - V. sent. n. 346/1987. red.: M. Maiella
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consente il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi gia' occupati nell'impresa ed assunti per il tramite del collocamento ordinario, a condizione che l'invalidita' non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al 60 per cento. Invero identica questione, parimenti sollevata dal giudice amministrativo, e' stata dichiarata inammissibile con sent. n. 346 del 1987, per essere stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice ordinario, talche' la pronuncia costituzionale che egualmente ne seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie. - V. sent. n. 346/1987. red.: M. Maiella
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte