Ordinanza 524/1989 (ECLI:IT:COST:1989:524)
Massima numero 24512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 06/12/1989; Pubblicazione in G. U. 13/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 524/89. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE (I.V.A. O I.R.PE.F.) - OMISSIONE O PRESENTAZIONE TARDIVA - EQUIPARAZIONE NEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 524/89. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE (I.V.A. O I.R.PE.F.) - OMISSIONE O PRESENTAZIONE TARDIVA - EQUIPARAZIONE NEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1982, n. 516, (rectius: del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione IVA (o IRPEF) con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima. (Nella specie, la Corte ha deciso nel senso della inammissibilita' richiamando la propria giurisprudenza su questioni concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla sanzione, le due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione dovuta dal contribuente).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1982, n. 516, (rectius: del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione IVA (o IRPEF) con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima. (Nella specie, la Corte ha deciso nel senso della inammissibilita' richiamando la propria giurisprudenza su questioni concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla sanzione, le due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione dovuta dal contribuente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte