Ordinanza 526/1989 (ECLI:IT:COST:1989:526)
Massima numero 24528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 06/12/1989; Pubblicazione in G. U. 13/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 526/89. FERROVIE DELLO STATO - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DI DIRITTO DEL DIPENDENTE - PREVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - SOPRAVVENUTA NORMATIVA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 526/89. FERROVIE DELLO STATO - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DI DIRITTO DEL DIPENDENTE - PREVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - SOPRAVVENUTA NORMATIVA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' effettui un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, tenuto conto che, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e' regolata dalla contrattazione collettiva e che risulta entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il contratto nazionale di lavoro 1987/1989, con regolamentazione 'ex novo' della materia. - V. S. n. 971/1988 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme analoghe a quella impugnata. red.: M. Maiella
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' effettui un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, tenuto conto che, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e' regolata dalla contrattazione collettiva e che risulta entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il contratto nazionale di lavoro 1987/1989, con regolamentazione 'ex novo' della materia. - V. S. n. 971/1988 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme analoghe a quella impugnata. red.: M. Maiella
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte