Sentenza 114/2021 (ECLI:IT:COST:2021:114)
Massima numero 43914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 31/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Trattamento sanzionatorio - Circostanza attenuante per il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole - Omessa previsione, a differenza di quanto previsto in caso di omicidio stradale - Denunciata disparità di trattamento - Questione ipotetica o prematura - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per il carattere ipotetico o prematuro della questione, l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP presso il Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 589, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non prevede una diminuzione di pena analoga a quella contemplata per il reato di omicidio stradale dall'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Il GUP rimettente, in assenza di una domanda degli imputati di definizione del giudizio con il rito abbreviato o con il c.d. patteggiamento, non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli stessi e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura. Inoltre, egli omette di prendere posizione sulla ricostruzione dei fatti con riferimento sia alla responsabilità degli imputati, sia soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della vittima, che avrebbe contribuito a causare l'evento morte, in tal modo non consentendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. L'ordinanza di rimessione infine non si confronta con il complessivo e più articolato quadro normativo di riferimento, non spiegando adeguatamente le ragioni della asserita omogeneità delle fattispecie in comparazione. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 58 del 2009; ordinanza n. 57 del 2018).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 42 del 2020).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l'effettiva rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019 e n. 64 del 2019).

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come anche la determina l'incompleta ricostruzione della normativa di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2019, n. 102 del 2019 e n. 182 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 589  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte