Sentenza 530/1989 (ECLI:IT:COST:1989:530)
Massima numero 14289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 13/12/1989
Titolo
SENT. 530/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - PRESTAZIONI EROGATE DALL'E.N.P.A.S. - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO I RELATIVI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE IN MANCANZA DI PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 530/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - PRESTAZIONI EROGATE DALL'E.N.P.A.S. - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO I RELATIVI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE IN MANCANZA DI PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 24, L. 19 gennaio 1942 n. 22, precludendo l'esercizio dell'azione giurisdizionale se non sia stato preventivamente esperito ricorso al Consiglio di amministrazione dell'E.n.p.a.s. nel breve termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente, limita gravemente la tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost., vanificando altresi' il contenuto sostanziale e l'imprescrittibilita' del diritto all'assegno vitalizio, su cui verte il giudizio 'a quo'. Pertanto, il suddetto articolo, abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato (assorbiti i motivi di censura ulteriormente prospettati) - nella parte in cui non prevedeva l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - sui termini di decadenza previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, v. anche S.nn. 8/1976, 97/1980.
L'art. 24, L. 19 gennaio 1942 n. 22, precludendo l'esercizio dell'azione giurisdizionale se non sia stato preventivamente esperito ricorso al Consiglio di amministrazione dell'E.n.p.a.s. nel breve termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente, limita gravemente la tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost., vanificando altresi' il contenuto sostanziale e l'imprescrittibilita' del diritto all'assegno vitalizio, su cui verte il giudizio 'a quo'. Pertanto, il suddetto articolo, abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato (assorbiti i motivi di censura ulteriormente prospettati) - nella parte in cui non prevedeva l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - sui termini di decadenza previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, v. anche S.nn. 8/1976, 97/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte