Sentenza 532/1989 (ECLI:IT:COST:1989:532)
Massima numero 14232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 13/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 532/89. REGIONE LAZIO - AUTOMEZZI DESTINATI AL CAMPEGGIO - SCARICO DEI RELATIVI CONTENITORI - POZZI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE - INSTALLAZIONE IMPOSTA AI TITOLARI DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 532/89. REGIONE LAZIO - AUTOMEZZI DESTINATI AL CAMPEGGIO - SCARICO DEI RELATIVI CONTENITORI - POZZI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE - INSTALLAZIONE IMPOSTA AI TITOLARI DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Lazio n. 16 del 1987, che impone ai proprietari di impianti di distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, la prestazione di installare pozzi per la raccolta delle acque di scarico dei contenitori degli automezzi (destinati al campeggio), non solo disciplina una materia - impianti di distribuzione dei carburanti - non compresa tra quelle attribuite dall'art. 117 Cost. alla competenza normativa regionale, ma esula, altresi', dalle competenze previste - con riferimento alle materie delegate dallo Stato - dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 (ovvero dalle competenze ad emanare norme legislative di organizzazione o di spesa nonche' norme di attuazione ai sensi dell'u.co. dell'art. 117 Cost.). La normativa regionale si rivela, inoltre, priva di ragionevolezza e di coerenza, sia perche' la prestazione imposta e' svincolata da qualsiasi collegamento con il servizio prestato dai titolari degli impianti di distribuzione, ai quali non possono essere riferiti i pregiudizi ambientali, che si intende impedire, sia in quanto la stessa finalita' di protezione dell'ambiente perseguita presupporrebbe, non gia' una prescrizione territorialmente limitata come quella impugnata, ma interventi programmati unitariamente dallo Stato secondo i criteri fissati innovativamente dalla legge n. 183 del 1987 e dal d.P.R. n. 203 del 1988. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 23 e 3 Cost. - della legge reg. Lazio 13 febbraio 1987, n. 16. - v. S.n. 559 del 1988 (in materia di distribuzione di carburanti). - v. S.nn. 64 del 1965 e 148 del 1979 (in materia di prestazioni imposte a privati da leggi regionali).
La legge della Regione Lazio n. 16 del 1987, che impone ai proprietari di impianti di distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, la prestazione di installare pozzi per la raccolta delle acque di scarico dei contenitori degli automezzi (destinati al campeggio), non solo disciplina una materia - impianti di distribuzione dei carburanti - non compresa tra quelle attribuite dall'art. 117 Cost. alla competenza normativa regionale, ma esula, altresi', dalle competenze previste - con riferimento alle materie delegate dallo Stato - dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 (ovvero dalle competenze ad emanare norme legislative di organizzazione o di spesa nonche' norme di attuazione ai sensi dell'u.co. dell'art. 117 Cost.). La normativa regionale si rivela, inoltre, priva di ragionevolezza e di coerenza, sia perche' la prestazione imposta e' svincolata da qualsiasi collegamento con il servizio prestato dai titolari degli impianti di distribuzione, ai quali non possono essere riferiti i pregiudizi ambientali, che si intende impedire, sia in quanto la stessa finalita' di protezione dell'ambiente perseguita presupporrebbe, non gia' una prescrizione territorialmente limitata come quella impugnata, ma interventi programmati unitariamente dallo Stato secondo i criteri fissati innovativamente dalla legge n. 183 del 1987 e dal d.P.R. n. 203 del 1988. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 23 e 3 Cost. - della legge reg. Lazio 13 febbraio 1987, n. 16. - v. S.n. 559 del 1988 (in materia di distribuzione di carburanti). - v. S.nn. 64 del 1965 e 148 del 1979 (in materia di prestazioni imposte a privati da leggi regionali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 7