Sentenza 533/1989 (ECLI:IT:COST:1989:533)
Massima numero 14292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 533/89 B. TRASPORTO LOCALE - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE DI TRASPORTO DA PARTE DELLE REGIONI - METODOLOGIA E CRITERI GENERALI - FISSAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - ASSERITA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 533/89 B. TRASPORTO LOCALE - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE IMPRESE DI TRASPORTO DA PARTE DELLE REGIONI - METODOLOGIA E CRITERI GENERALI - FISSAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - ASSERITA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'intervento statale demandato dal d.l. n. 77 del 1989 ad un decreto ministeriale al fine di stabilire "analiticamente metodologia e criteri generali" nell'assegnazione, da parte delle regioni, dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto locale, non comprime indebitamente l'autonomia regionale, in quanto il contenuto dell'atto previsto dovra' uniformarsi alle direttive e ai principi dettati dalla legge, i criteri in esso contenuti hanno natura prevalentemente tecnica e non introducono una disciplina di dettaglio della materia, ne' mancano, inoltre, garanzie procedimentali (quali l'audizione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970); fatto salvo, in ogni caso, il sindacato, in sede di eventuale conflitto di attribuzione, sul rispetto delle modalita' stabilite nella concreta adozione del provvedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, prima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160).(punto 3.1 dir.) - v. S.nn. 294/1986 e 64/1987.
L'intervento statale demandato dal d.l. n. 77 del 1989 ad un decreto ministeriale al fine di stabilire "analiticamente metodologia e criteri generali" nell'assegnazione, da parte delle regioni, dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto locale, non comprime indebitamente l'autonomia regionale, in quanto il contenuto dell'atto previsto dovra' uniformarsi alle direttive e ai principi dettati dalla legge, i criteri in esso contenuti hanno natura prevalentemente tecnica e non introducono una disciplina di dettaglio della materia, ne' mancano, inoltre, garanzie procedimentali (quali l'audizione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970); fatto salvo, in ogni caso, il sindacato, in sede di eventuale conflitto di attribuzione, sul rispetto delle modalita' stabilite nella concreta adozione del provvedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, prima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160).(punto 3.1 dir.) - v. S.nn. 294/1986 e 64/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte