Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Progetti di costruzioni in zone sismiche - Controllo con metodo a campione - Asserita applicabilità anche agli interventi "rilevanti" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile - Oscurità della motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per oscurità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia - dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 29 del 2019. Nel ricorso non viene dedotto né sotto quale specifico profilo la norma impugnata interferirebbe con le categorie previste dalla norma statale interposta, né quale violazione dei principi fondamentali ivi espressi conseguirebbe.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. In ragione di ciò, il gravame deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2021, n. 52 del 2021, n. 180 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 232 del 2019, n. 161 del 2017, n. 114 del 2017 e n. 40 del 2016).