Sentenza 533/1989 (ECLI:IT:COST:1989:533)
Massima numero 14294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 533/89 D. TRASPORTO LOCALE - COMPETENZA REGIONALE - DEFINIZIONE DEI BACINI DI TRAFFICO - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLO STATO IN CASO DI INADEMPIENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 533/89 D. TRASPORTO LOCALE - COMPETENZA REGIONALE - DEFINIZIONE DEI BACINI DI TRAFFICO - FISSAZIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLO STATO IN CASO DI INADEMPIENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'apposizione di un termine perentorio entro cui le Regioni devono provvedere alla definizione dei bacini di traffico non reca alcuna menomazione delle competenze normative regionali, in quanto esigenze di carattere generale sono connesse a tale definizione. Ne', soprattutto, puo' ritenersi illegittimo il previsto intervento surrogatorio del Ministro dei trasporti in caso di inadempienza delle Regioni: esso appare, infatti, rispondente alle condizioni richieste per il corretto esercizio del controllo sostitutivo statale nei confronti delle Regioni ed e', in particolare, oltreche' strumentale al perseguimento di un interesse unitario e primario dello Stato - qual e' quello del risanamento del settore e del contenimento della spesa pubblica - anche proporzionato, nel contenuto e nell'estensione, all'esigenza di salvaguardare detto interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 4 del dir.) - cfr. S. nn. 177 e 1000 del 1988, 101, 324 e 460 del 1980 (in tema di controllo statale sostitutivo). - cfr. S. n. 294 del 1986 (in tema di principio di leale cooperazione).
L'apposizione di un termine perentorio entro cui le Regioni devono provvedere alla definizione dei bacini di traffico non reca alcuna menomazione delle competenze normative regionali, in quanto esigenze di carattere generale sono connesse a tale definizione. Ne', soprattutto, puo' ritenersi illegittimo il previsto intervento surrogatorio del Ministro dei trasporti in caso di inadempienza delle Regioni: esso appare, infatti, rispondente alle condizioni richieste per il corretto esercizio del controllo sostitutivo statale nei confronti delle Regioni ed e', in particolare, oltreche' strumentale al perseguimento di un interesse unitario e primario dello Stato - qual e' quello del risanamento del settore e del contenimento della spesa pubblica - anche proporzionato, nel contenuto e nell'estensione, all'esigenza di salvaguardare detto interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 4 del dir.) - cfr. S. nn. 177 e 1000 del 1988, 101, 324 e 460 del 1980 (in tema di controllo statale sostitutivo). - cfr. S. n. 294 del 1986 (in tema di principio di leale cooperazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte