Sentenza 533/1989 (ECLI:IT:COST:1989:533)
Massima numero 14295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 533/89 E. IMPRESE DI TRASPORTO LOCALE - MINORI ENTRATE DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COPERTURA A CARICO DELL'ENTE (REGIONE) CHE HA DISPOSTO LE FACILITAZIONI - INDIVIDUAZIONE DI QUESTE ULTIME CON DECRETO MINISTERIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 533/89 E. IMPRESE DI TRASPORTO LOCALE - MINORI ENTRATE DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - COPERTURA A CARICO DELL'ENTE (REGIONE) CHE HA DISPOSTO LE FACILITAZIONI - INDIVIDUAZIONE DI QUESTE ULTIME CON DECRETO MINISTERIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non determina alcuna lesione dell'autonomia regionale il criterio adottato dal d.l. n. 77 del 1989 - in contrasto con quanto stabilisce la legge regionale della Lombardia (16 novembre 1984 n. 57) - secondo cui alla copertura delle minori entrate derivanti, per le imprese di trasporto, dalle agevolazioni tariffarie debba provvedere lo stesso ente che ha deliberato tali agevolazioni, tenuto anche conto che il previsto decreto ministeriale si limita a indicare le facilitazioni per le quali deve valere tale criterio, fermo restando che la introduzione delle facilitazioni resta una facolta' e non un obbligo per la regione. Ne' la denunciata retroattivita' (al 1^ gennaio 1989) della norma censurata puo', di per se', costituire un'illegittima invasione delle competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 5 del dir.) - cfr. S. n. 407/1989.
Non determina alcuna lesione dell'autonomia regionale il criterio adottato dal d.l. n. 77 del 1989 - in contrasto con quanto stabilisce la legge regionale della Lombardia (16 novembre 1984 n. 57) - secondo cui alla copertura delle minori entrate derivanti, per le imprese di trasporto, dalle agevolazioni tariffarie debba provvedere lo stesso ente che ha deliberato tali agevolazioni, tenuto anche conto che il previsto decreto ministeriale si limita a indicare le facilitazioni per le quali deve valere tale criterio, fermo restando che la introduzione delle facilitazioni resta una facolta' e non un obbligo per la regione. Ne' la denunciata retroattivita' (al 1^ gennaio 1989) della norma censurata puo', di per se', costituire un'illegittima invasione delle competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 5 del dir.) - cfr. S. n. 407/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte