Sentenza 535/1989 (ECLI:IT:COST:1989:535)
Massima numero 14331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  30/11/1989;  Decisione del  30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 535/89. CONTABILITA' PUBBLICA - PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLA SPESA - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL CIPE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PREVISTE DA LEGGI PLURIENNALI, PER LE QUALI E' CONSENTITO STIPULARE CONTRATTI O ASSUMERE IMPEGNI A CARICO DI ESERCIZI FUTURI - LIMITI ALLE SPESE CORRENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 5 e 6 del d.l. 2 marzo 1989 n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989 n. 155, non incidono sull'autonomia finanziaria regionale, in quanto tendono al solo e limitato scopo di regolare, nel quadro delle procedure di erogazione, i flussi di spesa, senza intaccare ne' le scelte, ne' la destinazione delle risorse, determinate a monte della regolamentazione contabile. (Non fondatezza della questione di incostituzionalita' delle predette norme, proposta dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana in riferimento agli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte