Sentenza 536/1989 (ECLI:IT:COST:1989:536)
Massima numero 16945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  30/11/1989;  Decisione del  30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  16944  16946  16947  16948  16949


Titolo
SENT. 536/89 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE INTERNAZIONALE - ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - PROVVEDIMENTO - CRITERIO DI ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL GIUDICE ITALIANO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, difetta di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la questione di legittimita' costituzionale di norme la cui applicazione si colloca nella successiva fase procedimentale che consegue all'eventuale rigetto dell'istanza per la dichiarazione di efficacia e che si apre con la dichiarazione di adottabilita' disciplinata dagli artt. 8 e segg., l. 4 maggio 1983 n. 184. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 33, ultimo coma e 37, l. n. 184, impugnata in riferimento all'art. 10 Cost., in quanto in quanto prevedono che alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento straniero consegna la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte