Sentenza 536/1989 (ECLI:IT:COST:1989:536)
Massima numero 16946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 536/89 C. ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - PROVVEDIMENTO ESTERO DI DICHIARAZIONE ADOZIONE DI EFFICACIA DEL GIUDICE ITALIANO COME ADOZIONE LEGITTIMANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 536/89 C. ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - PROVVEDIMENTO ESTERO DI DICHIARAZIONE ADOZIONE DI EFFICACIA DEL GIUDICE ITALIANO COME ADOZIONE LEGITTIMANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta del legislatore di attribuire all'adozione dei minori stranieri effetto legittimante anche se il contenuto del provvedimento straniero corrisponde ad un diverso modello di adozione, e' coerente con i principi costituzionali, sia perche' risponde all'esigenza di favorire lo sviluppo della personalita' dell'adottato (art. 2 Cost.) e gli assicura parita' di trattamento nei confronti del minore italiano (art. 3 Cost.), sia perche', di conformita' agli artt. 30, comma secondo, e 31, comma terzo, Cost., soddisfa il suo, preminente interesse all'acquisizione, dello "status" di figlio legittimo "pleno iure". Ne' e' dimostrato che esista - e, pertanto, che sia violata - una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale riponga che il provvedimento straniero sia rispettato nel suo contenuto senza modifiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 10 Cost. - della questione di incostituzionalita' dell'art. 32, lett. c, l. 4 maggio 1983 n. 184).
La scelta del legislatore di attribuire all'adozione dei minori stranieri effetto legittimante anche se il contenuto del provvedimento straniero corrisponde ad un diverso modello di adozione, e' coerente con i principi costituzionali, sia perche' risponde all'esigenza di favorire lo sviluppo della personalita' dell'adottato (art. 2 Cost.) e gli assicura parita' di trattamento nei confronti del minore italiano (art. 3 Cost.), sia perche', di conformita' agli artt. 30, comma secondo, e 31, comma terzo, Cost., soddisfa il suo, preminente interesse all'acquisizione, dello "status" di figlio legittimo "pleno iure". Ne' e' dimostrato che esista - e, pertanto, che sia violata - una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale riponga che il provvedimento straniero sia rispettato nel suo contenuto senza modifiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 10 Cost. - della questione di incostituzionalita' dell'art. 32, lett. c, l. 4 maggio 1983 n. 184).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte