Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Progetti di costruzioni in zone sismiche - Controllo con metodo a campione - Asserita applicabilità anche agli interventi "rilevanti" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 94-bis, commi 4 e 5, t.u. edilizia - dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 29 del 2019, che disciplina il controllo con metodo a campione per i progetti di costruzioni in zone sismiche. Nell'impianto della legge reg. Liguria n. 29 del 1983, come modificata dalla legge regionale impugnata, la configurabilità dei controlli a campione sui progetti è limitata alle ipotesi in cui non è richiesta l'autorizzazione sismica, la cui procedura di rilascio implica necessariamente il controllo diretto dell'elaborato progettuale. Pertanto, in conformità al sistema di vigilanza previsto dal t.u. edilizia, mantenuta ferma la regola per cui i controlli a campione si applicano esclusivamente agli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza".
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all'ambito materiale del "governo del territorio", nonché a quello relativo alla "protezione civile" per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, tra i quali le disposizioni contenute nel t.u. edilizia che prevedano determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2021, n. 264 del 2019, n. 246 del 2019, n. 232 del 2017, n. 60 del 2017, n. 282 del 2016, n. 272 del 2016, n. 182 del 2006, n. 167 del 2014, n. 300 del 2013 e n. 254 del 2010).