Sentenza 536/1989 (ECLI:IT:COST:1989:536)
Massima numero 16948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  30/11/1989;  Decisione del  30/11/1989
Deposito del 11/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  16944  16945  16946  16947  16949


Titolo
SENT. 536/89 E. ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

Testo
Il principio secondo cui il minore ha diritto alla formazione della sua personalita' primariamente nell'ambito della famiglia di origine (art. 1, l. n. 184 del 1983), ha valore generale, sicche' anche per il minore straniero (come per quello italiano) l'adozione legittimante postula un effettivo stato di abbandono, che non puo' desumersi in modo automatico dal consenso all'adozione prestato dai genitori biologici, ma va valutato in un quadro di risultanze obiettive - fra cui quelle del provvedimento straniero (giurisdizionale o amministrativo) - che dia sifficienti garanzie circa la rispondenza dell'adozione all'interesse del minore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motovazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 32, lett. c, legge 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte