Sentenza 542/1989 (ECLI:IT:COST:1989:542)
Massima numero 14299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 542/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ESCLUDENTI IL DIRITTO DEL CONDUTTORE A TALE INDENNITA' - OMESSA INCLUSIONE IN ESSE DEI PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 542/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ESCLUDENTI IL DIRITTO DEL CONDUTTORE A TALE INDENNITA' - OMESSA INCLUSIONE IN ESSE DEI PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprieta' spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non puo' non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto e' espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. E', pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennita' per la perdita di avviamento commerciale).
Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprieta' spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non puo' non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto e' espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. E', pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennita' per la perdita di avviamento commerciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte