Sentenza 116/2021 (ECLI:IT:COST:2021:116)
Massima numero 43930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 03/06/2021; Pubblicazione in G. U. 09/06/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Controllo della fauna selvatica - Soggetti abilitati all'attuazione dei piani di abbattimento - Inclusione di delegati designati dai proprietari e conduttori dei fondi - Condizioni - Possesso di un'autorizzazione alla caccia e partecipazione a corsi di formazione specifici - Concerto, nella definizione dei corsi, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 5 del 2020, che sostituisce l'art. 6, comma 1, lett. f), della legge reg. Sardegna n. 23 del 1998, nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I corsi previsti dalla norma regionale impugnata non risultano pienamente idonei a legittimare l'ampliamento dell'elenco dei soggetti autorizzati agli abbattimenti, di cui alla richiamata norma interposta, poiché solo corsi aventi programmi concordati con l'ISPRA sono idonei a legittimare agli abbattimenti i meri cacciatori privi di ulteriori requisiti di qualificazione. (Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2021, n. 44 del 2019, n. 217 del 2018, n. 174 del 2017, n. 139 del 2017, n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005).

Il controllo della fauna selvatica - demandato alle Regioni ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 - deve essere espletato mediante il ricorso a metodi ecologici e, solo allorché l'ISPRA ne abbia verificato l'inefficacia, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  27/02/2020  n. 5  art. 1  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  29/07/1998  n. 23  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 19