Sentenza 543/1989 (ECLI:IT:COST:1989:543)
Massima numero 15486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 543/89 D. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE POSTE A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 543/89 D. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE POSTE A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Lo speciale rito camerale previsto per il giudizio di appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi non viola l'art. 24 Cost., in quanto, ancorche' dettato dall'esigenza di accelerare la conclusione del processo, e' idoneo, in difetto di esplicite previsioni limitatrici, ad assicurare tutte le garanzie processuali, necessarie a rendere il sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa. In particolare, risultano garantiti il contraddittorio e l'assistenza del difensore, non e' compromesso il diritto di prova, e restano applicabili le norme del rito ordinario disciplinanti i termini di proposizione dell'appello nonche' l'appello incidentale e la specificita' dei motivi di gravame. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, L. 6 marzo 1987, n. 74, in riferimento all'art. 24 Cost.). - v. S. nn. 238/1976 (sulla prova nel rito camerale) e 111/1972 (sull'assistenza del difensore nei procedimenti speciali).
Lo speciale rito camerale previsto per il giudizio di appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi non viola l'art. 24 Cost., in quanto, ancorche' dettato dall'esigenza di accelerare la conclusione del processo, e' idoneo, in difetto di esplicite previsioni limitatrici, ad assicurare tutte le garanzie processuali, necessarie a rendere il sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa. In particolare, risultano garantiti il contraddittorio e l'assistenza del difensore, non e' compromesso il diritto di prova, e restano applicabili le norme del rito ordinario disciplinanti i termini di proposizione dell'appello nonche' l'appello incidentale e la specificita' dei motivi di gravame. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, L. 6 marzo 1987, n. 74, in riferimento all'art. 24 Cost.). - v. S. nn. 238/1976 (sulla prova nel rito camerale) e 111/1972 (sull'assistenza del difensore nei procedimenti speciali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte