Sentenza 543/1989 (ECLI:IT:COST:1989:543)
Massima numero 15491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 543/1989 E. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI GRADI DI GIUDIZIO E DEROGA AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DELLE UDIENZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 543/1989 E. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI GRADI DI GIUDIZIO E DEROGA AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DELLE UDIENZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'esigenza di rendere piu' celere il giudizio di appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi giustifica pienamente il diverso trattamento normativo che il legislatore ha voluto introdurre rispetto agli altri gradi del giudizio, prevedendo il rito camerale in quello di appello; cio' vale in particolare con riguardo al principio di pubblicita' delle udienze, il quale non e' assoluto, ma suscettibile di eccezioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987 n. 74, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.). - sulla pubblicita' delle udienze, S. nn. 212/1986, 12/1971, 25/1965.
L'esigenza di rendere piu' celere il giudizio di appello avverso le sentenze di separazione dei coniugi giustifica pienamente il diverso trattamento normativo che il legislatore ha voluto introdurre rispetto agli altri gradi del giudizio, prevedendo il rito camerale in quello di appello; cio' vale in particolare con riguardo al principio di pubblicita' delle udienze, il quale non e' assoluto, ma suscettibile di eccezioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987 n. 74, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.). - sulla pubblicita' delle udienze, S. nn. 212/1986, 12/1971, 25/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte