Sentenza 544/1989 (ECLI:IT:COST:1989:544)
Massima numero 14864
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 544/89 A. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - AUMENTO DELLE TARIFFE - DISPOSIZIONI URGENTI ADOTTATE DAL GOVERNO - DECORRENZA DALLA STESSA DATA DI EFFICACIA DELLE ANALOGHE DISPOSIZIONI DI PRECEDENTE DECRETO LEGGE NON CONVERTITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE.
SENT. 544/89 A. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - AUMENTO DELLE TARIFFE - DISPOSIZIONI URGENTI ADOTTATE DAL GOVERNO - DECORRENZA DALLA STESSA DATA DI EFFICACIA DELLE ANALOGHE DISPOSIZIONI DI PRECEDENTE DECRETO LEGGE NON CONVERTITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE.
Testo
Per difetto di interesse a ricorrere e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del decreto legge n. 77 del 1989, sollevata in via principale dalla regione Sardegna, sul presupposto che la disposizione impugnata contenga una norma implicita volta a far salvi gli effetti prodotti sulla base del precedente decreto legge non convertito (n. 547 del 1988) e sia, di conseguenza, contraria all'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione: in primo luogo perche' la norma e' stata comunque "assorbita", in tutta la sua portata normativa, dalla successiva legge di conversione, sicche' l'eventuale suo annullamento resterebbe privo degli ipotizzati effetti sulle competenze della stessa ricorrente e, inoltre, perche' il vizio denunciato, consistente nella lesione da parte del Governo di competenze riservate al Parlamento, esclude proprio quell'interesse a ricorrere che costituisce requisito di ammissibilita' delle questioni proposte dalle regioni contro atti legislativi dello Stato. (punto 3 diritto). - cfr. S. nn. 111/1972, 151/1974, 307/1983, 151/1986, 64 e 183/1987, 302, 742, 1044/1988, 324/1989.
Per difetto di interesse a ricorrere e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del decreto legge n. 77 del 1989, sollevata in via principale dalla regione Sardegna, sul presupposto che la disposizione impugnata contenga una norma implicita volta a far salvi gli effetti prodotti sulla base del precedente decreto legge non convertito (n. 547 del 1988) e sia, di conseguenza, contraria all'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione: in primo luogo perche' la norma e' stata comunque "assorbita", in tutta la sua portata normativa, dalla successiva legge di conversione, sicche' l'eventuale suo annullamento resterebbe privo degli ipotizzati effetti sulle competenze della stessa ricorrente e, inoltre, perche' il vizio denunciato, consistente nella lesione da parte del Governo di competenze riservate al Parlamento, esclude proprio quell'interesse a ricorrere che costituisce requisito di ammissibilita' delle questioni proposte dalle regioni contro atti legislativi dello Stato. (punto 3 diritto). - cfr. S. nn. 111/1972, 151/1974, 307/1983, 151/1986, 64 e 183/1987, 302, 742, 1044/1988, 324/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 15
co. 2 lett. d)