Sentenza 544/1989 (ECLI:IT:COST:1989:544)
Massima numero 14866
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 544/89 C. SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - AUMENTI DELLE TARIFFE DISPOSTI CON DECRETO LEGGE - SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CUI L'ATTO FU DELIBERATO - OMESSA CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA INTERESSATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 544/89 C. SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - AUMENTI DELLE TARIFFE DISPOSTI CON DECRETO LEGGE - SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CUI L'ATTO FU DELIBERATO - OMESSA CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA INTERESSATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche se il carattere legislativo del provvedimento da adottare non e' di ostacolo alla partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei Ministri, perche' tale partecipazione diventi necessaria occorre comunque che l'interesse regionale, sul quale viene a incidere la disciplina statale, sia qualificato come interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensita', dal momento che una forma di raccordo cosi' eccezionale tra l'organo d'indirizzo politico generale della nazione e l'organo che presiede l'istanza regionale preposta all'elaborazione della politica generale di una regione a statuto speciale si puo' giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole regioni ed in relazione alla possibile interferenza tra l'indirizzo che lo Stato intende realizzare e l'attuazione della politica della regione nelle materie assegnate alla propria competenza. Tali condizioni non ricorrono nel caso sottoposto a giudizio, sia perche' la disciplina (del decreto legge n. 77 del 1989), diretta a modificare i meccanismi finanziari di ripianamento del 'deficit' statale nel settore dei trasporti,si applica con ispirazione unitaria e generalizzante a tutte le regioni, sia perche' la norma impugnata dello stesso decreto relativa agli aumenti tariffari incide su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico della Regione Sardegna, restando affidato a un successivo provvedimento ministeriale la parte di rilevante importanza per l'economia regionale, ossia la determinazione delle tariffe ridotte per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 4.3.1989). (punto 4.2 diritto) - cfr. S. nn. 70/1987; 34 e 166/1976, 627/1988, 4/1966 e 1/1968. (punto 4 diritto)
Anche se il carattere legislativo del provvedimento da adottare non e' di ostacolo alla partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei Ministri, perche' tale partecipazione diventi necessaria occorre comunque che l'interesse regionale, sul quale viene a incidere la disciplina statale, sia qualificato come interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensita', dal momento che una forma di raccordo cosi' eccezionale tra l'organo d'indirizzo politico generale della nazione e l'organo che presiede l'istanza regionale preposta all'elaborazione della politica generale di una regione a statuto speciale si puo' giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole regioni ed in relazione alla possibile interferenza tra l'indirizzo che lo Stato intende realizzare e l'attuazione della politica della regione nelle materie assegnate alla propria competenza. Tali condizioni non ricorrono nel caso sottoposto a giudizio, sia perche' la disciplina (del decreto legge n. 77 del 1989), diretta a modificare i meccanismi finanziari di ripianamento del 'deficit' statale nel settore dei trasporti,si applica con ispirazione unitaria e generalizzante a tutte le regioni, sia perche' la norma impugnata dello stesso decreto relativa agli aumenti tariffari incide su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico della Regione Sardegna, restando affidato a un successivo provvedimento ministeriale la parte di rilevante importanza per l'economia regionale, ossia la determinazione delle tariffe ridotte per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 4.3.1989). (punto 4.2 diritto) - cfr. S. nn. 70/1987; 34 e 166/1976, 627/1988, 4/1966 e 1/1968. (punto 4 diritto)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 47
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 53
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 16/09/1979
n. 348
art. 65