Sentenza 544/1989 (ECLI:IT:COST:1989:544)
Massima numero 14870
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 544/89 D. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - TARIFFE - RIDUZIONI PER I RESIDENTI NELLE ISOLE E PER LE MERCI - POTERE ATTRIBUITO AL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA DELLA RICHIESTA DI PARERE ALLA REGIONE INTERESSATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 544/89 D. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - TARIFFE - RIDUZIONI PER I RESIDENTI NELLE ISOLE E PER LE MERCI - POTERE ATTRIBUITO AL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA DELLA RICHIESTA DI PARERE ALLA REGIONE INTERESSATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata espressa previsione, nelle disposizioni del decreto legge n. 77 del 1989, della necessita' di richiedere preliminarmente il parere della Regione in relazione alla determinazione ministeriale concernente riduzioni tariffarie nei servizi di collegamento con la Sardegna, non puo' comportare, di per se', l'illegittimita' costituzionale delle stesse disposizioni per contrasto con le norme dello Statuto della Regione Sardegna e delle relative norme di attuazione, che tale parere prescrivono (art. 53 dello Statuto e art. 67 d.P.R. 348 del 1979). Infatti il silenzio delle disposizioni impugnate non puo' essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato nei confronti delle norme di rango superiore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, secondo periodo, del D.L. 4.3.1989, n. 77). (punto 5 diritto).
La mancata espressa previsione, nelle disposizioni del decreto legge n. 77 del 1989, della necessita' di richiedere preliminarmente il parere della Regione in relazione alla determinazione ministeriale concernente riduzioni tariffarie nei servizi di collegamento con la Sardegna, non puo' comportare, di per se', l'illegittimita' costituzionale delle stesse disposizioni per contrasto con le norme dello Statuto della Regione Sardegna e delle relative norme di attuazione, che tale parere prescrivono (art. 53 dello Statuto e art. 67 d.P.R. 348 del 1979). Infatti il silenzio delle disposizioni impugnate non puo' essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato nei confronti delle norme di rango superiore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, secondo periodo, del D.L. 4.3.1989, n. 77). (punto 5 diritto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 53
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 67