Sentenza 544/1989 (ECLI:IT:COST:1989:544)
Massima numero 14871
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/11/1989; Decisione del
29/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 544/89 E. SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - RIDUZIONI TARIFFARIE PER I RESIDENTI NELLE ISOLE E PER LE MERCI (DA E PER LE ISOLE STESSE) - DETERMINAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - OMESSA RICHIESTA DEL PARERE DELLA REGIONE SARDEGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICORSO DELLA REGIONE INTERESSATA - ACCOGLIMENTO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 544/89 E. SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - RIDUZIONI TARIFFARIE PER I RESIDENTI NELLE ISOLE E PER LE MERCI (DA E PER LE ISOLE STESSE) - DETERMINAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - OMESSA RICHIESTA DEL PARERE DELLA REGIONE SARDEGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICORSO DELLA REGIONE INTERESSATA - ACCOGLIMENTO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Non spetta al Ministro della marina mercantile determinare la riduzione delle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione con le isole maggiori e minori, riguardante i residenti nelle isole stesse e le merci, senza sentire preliminarmente il parere della Regione Sardegna, secondo quanto richiesto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (art. 53 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979) nonche' dall'art. 9, sesto comma, del decreto legge n. 77 del 1989, correttamente interpretato alla luce delle predette norme di attuazione. Va, pertanto, annullato il decreto del Ministro della marina mercantile 8.3.1989. (punto 6 del diritto).
Non spetta al Ministro della marina mercantile determinare la riduzione delle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione con le isole maggiori e minori, riguardante i residenti nelle isole stesse e le merci, senza sentire preliminarmente il parere della Regione Sardegna, secondo quanto richiesto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (art. 53 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979) nonche' dall'art. 9, sesto comma, del decreto legge n. 77 del 1989, correttamente interpretato alla luce delle predette norme di attuazione. Va, pertanto, annullato il decreto del Ministro della marina mercantile 8.3.1989. (punto 6 del diritto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 53
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 67